BENEFICIARI
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un contributo, sotto forma di credito d’imposta
AGEVOLAZIONE
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
• a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
• b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Le aliquote di base del credito d’imposta:
laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
• 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
• 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,
• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
• 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano
• 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
• 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Il testo della norma spiega che per calcolare la riduzione dei consumi occorre:
• riproporzionare i conteggi su base annuale
• fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti
• il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Per non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il testo prevede che, in questo caso, il risparmio energetico conseguito vada calcolato “rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17″. In pratica il decreto attuativo darà dei numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:
• a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
• b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
• d) comunicazione ex ante ed ex post al MIMIT per prenotare le risorse.
• e) certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.
• f) interconnessione obbligatoria
Aggiunta, ma solo per le piccole e medie imprese – di poter aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la perizia fino a un massimo di 10.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento, entro la data del 31 dicembre 2025.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:
• a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
• c) alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
• d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
• e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
• f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
• g) alle modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, anche due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.
In particolare, i 6,3 miliardi sono distribuiti in questo modo
• 3.780 milioni per i beni strumentali
• 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione
• 630 milioni per la formazione
PER QUANTO RIGUARDA I MODULI FOTOVOLTAICI, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), cioè
• 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
• 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.
PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, SONO AMMESSE
• se sono finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi
• nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali
• fino a un massimo di 300 mila euro
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
CUMULABILITA’
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (come dicevamo, se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
CORRISPETTIVI
Compenso fisso di euro 1.000,00 ( mille euro) + IVA a titolo di rimborso spese per l’istruttoria e la consulenza prevista da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto in seguito ad emissione di fattura.
Compenso variabile nella misura del 8% + IVA del credito certificato a favore della Committente in seguito all’emissione della fattura, al momento dell’ottenimento del codice tributo da parte dell’Ente Pubblico competente per la compensazione dell’ Agevolazione.
Gli uffici della Confartigianato Latina ricevono tutti i giorni in Via dei Boi, 19 e rispondono ai telefoni 0773.1996449 – 351.3428785 e alla email info@confartigianatolatina.com
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